Art. 22
In vigore dal 20 mar 1988
Eventuali modifiche al presente decreto, non riguardanti i precedenti e comunque i compiti affidati alla "dogana", potranno essere apportate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, sentito in proposito il Ministro delle finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 28 gennaio 1988
Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI
Il Ministro delle finanze
GAVA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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