Titolo II › Capo Capo
Art. 79 AbrogatoScomputo degli acconti
In vigore dal 1 gen 2027 Copia link Testo vigente Testo annotato1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell' articolo 22 , salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all' articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorchè non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Storico versioni· 11 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-79
Norme richiamate in questo articolo Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 01/01/2004 al 31/12/2026 · D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117: ha disposto con l'art. 376, comma 1, lettera e l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 01/01/2001 al 31/12/2003 · 003G0372: ha disposto con l'art. 1, comma 1 la totale modifica del presente provvedimento e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e articoli. dal 22/08/2000 al 31/12/2000 · 000G0441: ha disposto con l'art. 6, commi 2 e 6 la modifica dell'art. 79, comma 8. dal 04/01/1997 al 21/08/2000 · L. 10 agosto 2000, n. 229: , convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2000, n. 229 in G.U. 21/08/2000, n. 194, nel modificare l'art. 8, comma 1 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1993, n. 162 in G.U. 28/05/1993, n. 123 ha conseguentemente disposto con l'art. 2, comma 1 la modifica dell'art. 79, comma 8. dal 29/03/1993 al 03/01/1997 · L. 5 marzo 1997, n. 38: , convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 1997, n. 38 in G.U. 06/03/1997, n. 54, ha disposto con l'art. 1, comma 1 la modifica dell'art. 79, comma 8. dal 01/01/1992 al 28/03/1993 · L. 27 maggio 1993, n. 162: ,convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1993, n. 162 in G.U. 28/05/1993, n.123 ha disposto con l'art. 8, comma 1 la modifica dell'art. 79, comma 8. dal 29/06/1990 al 31/12/1991 · 091G0461: ha disposto con l'art. 10, comma 2 l'introduzione del comma 6-bis dell'art. 79. dal 30/04/1989 al 28/06/1990 · L. 26 giugno 1990, n. 165: , convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 in G.U. 28/06/1990, n. 149, ha disposto con l'art. 13, comma 4 la modifica dell'art. 79, comma 8. dal 14/05/1988 al 29/04/1989 · L. 27 aprile 1989, n. 154: , convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 in G.U. 29/04/1989, n. 99, ha disposto con l'art. 7, comma 2, lettera a la modifica dell'art. 79, comma 1; con l'art. 7, comma 2, lettera b l'abrogazione del comma 2 dell'art. 79; con l'art. 7, comma 2, lettera c la modifica dell'art. 79, comma 3; con l'art. 7, comma 2, lettera d l'abrogazione del comma 4 dell'art. 79; con l'art. 7, comma 2, lettera e la modifica dell'art. 79, comma 5; con l'art. 7, comma 2, lettera f la modifica dell'art. 79, comma 6; con l'art. 7, comma 2, lettera f-bis l'abrogazione del comma 9 dell'art. 79; con l'art. 7, comma 2-bis la modifica dell'art. 79, comma 8. dal 01/03/1988 al 13/05/1988 · L. 13 maggio 1988, n. 154: , convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154 in G.U. 14/05/1988, n. 112, ha disposto con l'art. 7, comma 7 la modifica dell'art. 79. dal 01/01/1988 al 29/02/1988 · 088G0050: ha disposto con l'art. 1, comma 1 la modifica dell'art. 79, comma 5. Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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