Capo Capo›Sez. Sezione

Art. 82

Abrogato

Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali

In vigore dal 1 gen 2027
1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell' del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell'.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-82

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