Capo CapoSez. Sezione

Art. 82

Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali

In vigore dal 1 gen 2004
1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell' del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell'.

Note all'articolo

  • Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 68.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-82

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