1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24 per cento.
Titolo II›Capo CapoArt. 77 AbrogatoAliquota dell'impostaIn vigore dal 1 gen 2027Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotato1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24 per cento.Storico versioni· 10 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-77