Art. 77 · Aliquota dell'imposta
Titolo II›Capo Capo

Art. 77

Abrogato107 / 235

Aliquota dell'imposta

In vigore dal 1 gen 2027
1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24 per cento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-77