Titolo II›Capo Capo
Art. 77
Abrogato107 / 235Aliquota dell'imposta
In vigore dal 1 gen 2027
1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24 per cento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-77