Titolo II›Capo Capo
Art. 78
Detrazione d'imposta per oneri
In vigore dal 28 dic 2013
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere... di cui all', comma 1, lettera i-ter).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all', comma 1, lettera i-novies).
Note all'articolo
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il riferimento al presente articolo, da parte di norme vigenti alla data di entrata in vigore di cui al medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 56, comma 5.
- La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che la modifica al presente articolo decorre dal 2013.
- Il D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che la modifica del comma 1 del presente articolo decorre dal 1º gennaio 2014.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-78