Art. 78 · Detrazione d'imposta per oneri
Titolo II›Capo Capo

Art. 78

Abrogato108 / 235

Detrazione d'imposta per oneri

In vigore dal 1 gen 2027
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere... di cui all', comma 1, lettera i-ter). 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all', comma 1, lettera i-novies).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-78