Titolo II›Capo Capo
Art. 78
Abrogato108 / 235Detrazione d'imposta per oneri
In vigore dal 1 gen 2027
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere... di cui all', comma 1, lettera i-ter).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all', comma 1, lettera i-novies).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-78