Titolo II › Capo Capo
Art. 75 AbrogatoBase imponibile
In vigore dal 1 gen 2027 Copia link Testo vigente Testo annotato1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 73 , del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d).
2. Le società residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI.
Storico versioni· 8 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-75
Norme richiamate in questo articolo Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 17/09/2011 al 31/12/2026 · D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117: ha disposto con l'art. 376, comma 1, lettera e l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 01/01/2004 al 16/09/2011 · L. 14 settembre 2011, n. 148: , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 in G.U. 16/09/2011, n.216, ha disposto con l'art. 2, comma 36-quinquies la modifica dell'art. 75. dal 21/02/1997 al 31/12/2003 · 003G0372: ha disposto con l'art. 1, comma 1 la totale modifica del presente provvedimento e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e articoli. dal 13/01/1993 al 20/02/1997 · 097G0037: ha disposto con l'art. 5, comma 1 l'abrogazione del comma 6 dell'art. 75. dal 19/11/1992 al 12/01/1993 · D.L. 19 settembre 1992, n. 384: nel modificare l'art. 13-bis, comma 2, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 in G.U. 18/11/1992, n. 272 ha conseguentemente disposto con l'art. 16, comma 1 la modifica dell'art. 75, comma 5-bis. dal 29/06/1990 al 18/11/1992 · L. 14 novembre 1992, n. 438: , convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 in G.U. 18/11/1992, n. 272, ha disposto con l'art. 13-bis, comma 1 l'introduzione del comma 5-bis all'art. 75; con l'art. 13-bis, comma 2 la modifica dell'art. 75, comma 5-bis. dal 01/03/1988 al 28/06/1990 · L. 26 giugno 1990, n. 165: , convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 in G.U. 28/06/1990, n. 149, ha disposto con l'art. 2, comma 6-bis la modifica dell'art. 75. dal 01/01/1988 al 29/02/1988 · 088G0050: ha disposto con l'art. 1, comma 1 la modifica dell'art. 75, commi 1, 2, lettera a e 4. Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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