Titolo II›Capo Capo
Art. 75
Abrogato105 / 235Base imponibile
In vigore dal 1 gen 2027
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell', del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d).
2. Le società residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell' e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-75