Titolo II›Capo Capo
Art. 79
Abrogato109 / 235Scomputo degli acconti
In vigore dal 1 gen 2027
1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell', salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all' del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorchè non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-79