Art. 1
AbrogatoPresupposto dell'imposta
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-1
Presupposto dell'imposta
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Questa disposizione stabilisce il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'imposta si applica quando una persona fisica possiede dei redditi. Tali redditi possono essere percepiti sia sotto forma di denaro sia in natura. Per essere tassati, questi redditi devono appartenere a una delle categorie espressamente indicate nell'articolo 6.
La norma definisce la condizione fondamentale che fa sorgere l'obbligo di pagare l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La norma riguarda le persone fisiche che possiedono redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle categorie previste dall'articolo 6.
Una persona fisica che percepisce uno stipendio in denaro o riceve un bene/servizio in natura (come compenso rientrante nelle categorie previste dall'articolo 6) realizza il presupposto dell'imposta. Tale soggetto sarà quindi tenuto all'applicazione dell'imposta sul reddito.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (art. 1, comma 1), il provvedimento è stato interamente modificato con una ridefinizione complessiva della struttura di titoli, capi e articoli.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.