Art. 31

Modifiche sostanziali dopo l’autorizzazione

In vigore dal 30 gen 2026
Modifiche sostanziali dopo l’autorizzazione 1.   Se introducono modifiche sostanziali conformemente all’, paragrafo 3, le IIP, gli RRM o i rispettivi clienti le notificano all’Agenzia entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha avuto luogo la modifica. La notifica descrive dettagliatamente la modifica ed è corredata dei pertinenti documenti giustificativi di cui all’, se sono stati modificati. 2.   Gli RRM notificano all’Agenzia anche eventuali modifiche dei volumi comunicati, prima di attuarle. 3.   L’Agenzia risponde all’IIP o all’RRM entro 15 giorni lavorativi, indicando se la modifica è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1227/2011 o se sono necessarie ulteriori informazioni o azioni. Se l’IIP o l’RRM non è più conforme a una delle prescrizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1227/2011 a seguito di una modifica sostanziale, l’Agenzia può adottare una decisione a norma dell’.
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