Art. 33

Relazione annuale degli RRM

In vigore dal 30 gen 2026
Relazione annuale degli RRM 1.   La relazione annuale da trasmettere all’Agenzia a norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1227/2011 riguarda tutte le attività svolte nel corso di un anno civile completo («anno di riferimento») ed è in formato elettronico. Il primo anno di riferimento è l’anno civile completo successivo all’autorizzazione. Le relazioni annuali sono presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento. 2.   La relazione annuale fornisce le seguenti informazioni per l’anno di riferimento: a) il numero di registrazioni di dati non valide che non sono state trasmesse all’Agenzia, compresa l’identità degli operatori di mercato corrispondenti; b) il numero di casi di registrazioni di dati non valide cui l’RRM ha dato seguito presso i propri clienti al fine di correggere la registrazione di dati conformemente all’; c) in caso di operazioni bilaterali, l’elenco degli operatori di mercato che, pur non essendo clienti dell’RRM, sono le controparti dei clienti dell’RRM nelle rispettive operazioni bilaterali. 3.   La relazione annuale è firmata da un rappresentante legale dell’RRM. 4.   L’Agenzia può chiedere agli RRM di modificare la loro relazione annuale qualora non includa tutti gli elementi di cui al presente articolo. La richiesta specifica le informazioni mancanti o i chiarimenti di cui l’Agenzia ha bisogno sulla base delle informazioni trasmesse. L’RRM modifica di conseguenza la relazione annuale e la ritrasmette entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
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