Art. 35
Procedura di revoca su iniziativa dell’Agenzia
In vigore dal 30 gen 2026
Procedura di revoca su iniziativa dell’Agenzia
1. Prima dell’adozione di qualsiasi decisione di revoca e della relativa valutazione preliminare, l’Agenzia può chiedere all’IIP e all’RRM di fornire tutte le informazioni che le occorrono per valutare se abbia soddisfatto una delle condizioni di cui all’, paragrafo 1 o 2. L’Agenzia indica la base giuridica e lo scopo della richiesta, specifica le informazioni necessarie e indica il termine entro il quale l’IIP o l’RRM deve trasmetterle.
2. Prima di rispondere alla valutazione preliminare di cui al paragrafo 1, l’IIP o l’RRM ha il diritto di accedere, su richiesta, ai documenti sui quali l’Agenzia ha basato la sua valutazione preliminare, ad eccezione dei segreti aziendali, delle informazioni riservate e dei documenti interni dell’Agenzia.
3. L’Agenzia basa la sua decisione di revoca su una valutazione preliminare volta a stabilire se l’IIP o l’RRM abbia soddisfatto una delle condizioni di cui all’, paragrafo 1 o 2, come indicato al paragrafo 1. L’Agenzia dà all’IIP o all’RRM la possibilità di presentare osservazioni per iscritto sulla valutazione preliminare entro un determinato termine. Nel fissare questo termine l’Agenzia tiene debitamente conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione in esame e si assicura che il termine sia proporzionato alle circostanze del caso.
4. A seguito della risposta dell’IIP o dell’RRM alla valutazione preliminare a norma del paragrafo 3, e prima di adottare una decisione, l’Agenzia organizza un’audizione su richiesta scritta dell’IIP o dell’RRM. La richiesta di audizione deve essere presentata al più tardi 20 giorni lavorativi dopo la concessione dell’accesso ai documenti di cui al paragrafo 2 o, nel caso in cui l’IIP o l’RRM non abbia esercitato il proprio diritto a norma del paragrafo 2, un mese dopo la notifica della valutazione preliminare dell’Agenzia all’IIP o all’RRM. Se non è presentata alcuna richiesta scritta di audizione, l’Agenzia può organizzarne una di propria iniziativa.
5. L’Agenzia basa la sua decisione solo sulle conclusioni in merito alle quali l’IIP o l’RRM ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere, mediante risposte scritte o, nella misura del possibile, mediante ulteriori chiarimenti per iscritto o nel corso dell’audizione.
6. Se nel corso della procedura di cui al presente articolo l’IIP o l’RRM notifica all’Agenzia la sua intenzione di rinunciare espressamente all’autorizzazione, l’Agenzia può decidere di interrompere la procedura e di applicare invece la procedura di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2026:255:oj#art-35