Art. 36

Procedura di revoca su richiesta delle IIP e degli RRM

In vigore dal 30 gen 2026
Procedura di revoca su richiesta delle IIP e degli RRM 1.   Le IIP e gli RRM che intendano rinunciare all’autorizzazione ne danno notifica all’Agenzia, indicando quanto segue: a) il termine proposto per il trasferimento e la sostituzione regolare delle loro funzioni, che è di almeno sei mesi; b) i motivi della rinuncia all’autorizzazione; c) le misure concrete che intendono adottare per attuare la sostituzione regolare. 2.   Una volta ricevuta la notifica di cui al paragrafo 1, l’Agenzia può chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti al riguardo. L’Agenzia fissa un termine entro il quale l’IIP o l’RRM deve rispondere per iscritto. Nel fissare questo termine l’Agenzia tiene debitamente conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione in esame e si assicura che il termine sia proporzionato alle circostanze del caso. 3.   La decisione dell’Agenzia in merito alla revoca, che indica un termine congruo per la revoca chiesta dall’IIP o dall’RRM, si basa unicamente sulle conclusioni in merito alle quali l’IIP o l’RRM ha avuto la possibilità di esprimere un parere nella notifica iniziale o, nella misura del possibile, nelle risposte scritte alle richieste di ulteriori informazioni o chiarimenti da parte dell’Agenzia.
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