Art. 37
Notifiche dell’Agenzia a seguito dell’adozione della decisione di revoca
In vigore dal 30 gen 2026
Notifiche dell’Agenzia a seguito dell’adozione della decisione di revoca
1. L’Agenzia informa l’IIP o l’RRM dell’esito della procedura di revoca di cui agli . In caso di revoca dell’autorizzazione, la procedura termina con una decisione di revoca. Le decisioni di revoca sono notificate all’IIP o all’RRM entro cinque giorni lavorativi dalla loro adozione.
2. In caso di decisione di revoca, l’Agenzia cancella l’IIP o l’RRM dal registro pubblico il giorno lavorativo successivo alla notifica della decisione e annuncia la cancellazione sul proprio sito web. L’Agenzia notifica tale annuncio a tutte le autorità nazionali di regolamentazione. L’Agenzia pubblica sul suo sito web una versione non riservata della decisione di revoca.
Storico versioni
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