Art. 34
Decisione di revoca
In vigore dal 30 gen 2026
Decisione di revoca
1. L’Agenzia può adottare una decisione per revocare l’autorizzazione dell’IIP e rimuoverla dal registro pubblico qualora quest’ultima:
a)
non usi l’autorizzazione entro 12 mesi dalla data del suo rilascio;
b)
rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei sei mesi successivi alla data di rilascio dell’autorizzazione;
c)
abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
d)
non soddisfi più i requisiti per l’autorizzazione di cui all’articolo 4 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011 e al presente regolamento;
e)
abbia gravemente e sistematicamente violato il regolamento (UE) n. 1227/2011 senza porre fine alla violazione.
2. L’Agenzia può adottare una decisione per revocare l’autorizzazione dell’RRM e rimuoverlo dal registro pubblico qualora l’RRM:
a)
non usi l’autorizzazione entro 18 mesi dalla data del suo rilascio;
b)
rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei 18 mesi successivi alla data di rilascio dell’autorizzazione;
c)
abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
d)
non soddisfi più i requisiti per l’autorizzazione di cui all’articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011 e al presente regolamento;
e)
abbia gravemente e sistematicamente violato il regolamento (UE) n. 1227/2011.
3. Nella decisione di cui al paragrafo 1 o 2 l’Agenzia indica il periodo per la sostituzione regolare a norma dell’ del presente regolamento, specifica i motivi della revoca e illustra i mezzi di ricorso dell’IIP o dell’RRM a norma degli del regolamento (UE) 2019/942.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2026:255:oj#art-34