Art. 34

Decisione di revoca

In vigore dal 30 gen 2026
Decisione di revoca 1.   L’Agenzia può adottare una decisione per revocare l’autorizzazione dell’IIP e rimuoverla dal registro pubblico qualora quest’ultima: a) non usi l’autorizzazione entro 12 mesi dalla data del suo rilascio; b) rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei sei mesi successivi alla data di rilascio dell’autorizzazione; c) abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; d) non soddisfi più i requisiti per l’autorizzazione di cui all’articolo 4 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011 e al presente regolamento; e) abbia gravemente e sistematicamente violato il regolamento (UE) n. 1227/2011 senza porre fine alla violazione. 2.   L’Agenzia può adottare una decisione per revocare l’autorizzazione dell’RRM e rimuoverlo dal registro pubblico qualora l’RRM: a) non usi l’autorizzazione entro 18 mesi dalla data del suo rilascio; b) rinunci espressamente all’autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei 18 mesi successivi alla data di rilascio dell’autorizzazione; c) abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; d) non soddisfi più i requisiti per l’autorizzazione di cui all’articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011 e al presente regolamento; e) abbia gravemente e sistematicamente violato il regolamento (UE) n. 1227/2011. 3.   Nella decisione di cui al paragrafo 1 o 2 l’Agenzia indica il periodo per la sostituzione regolare a norma dell’ del presente regolamento, specifica i motivi della revoca e illustra i mezzi di ricorso dell’IIP o dell’RRM a norma degli del regolamento (UE) 2019/942.
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