Art. 28
Riconciliazione dei dati
In vigore dal 30 gen 2026
Riconciliazione dei dati
1. Gli RRM riconciliano le registrazioni di dati ricevute dai loro clienti relative a operazioni diverse dagli ordini di compravendita sul mercato dell’energia all’ingrosso e concluse o eseguite in un mercato organizzato. La riconciliazione è effettuata verificando se hanno ricevuto una registrazione di dati corrispondente relativa all’altra parte coinvolta nell’operazione, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l’operazione è stata conclusa in un mercato organizzato per conto del quale l’RRM comunica i dati a norma dell’, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 1227/2011;
b)
l’operazione non è stata conclusa a seguito del coupling unico infragiornaliero, di un’asta o dell’allocazione di capacità primaria;
c)
la registrazione di dati non è stata classificata come errata dal cliente dell’RRM.
2. Prima di trasmettere la registrazione di dati all’Agenzia, per le operazioni in cui la riconciliazione a norma del paragrafo 1 non è andata a buon fine, gli RRM comunicano al mercato organizzato i valori seguenti, conformemente all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2026/256:
a)
«Identificativo unico dell’operazione (unique transaction identifier)»;
b)
«Identificativo dell’operatore di mercato o della controparte»;
c)
«Data e ora dell’operazione».
3. Prima di trasmettere la registrazione di dati all’Agenzia, gli RRM chiedono al mercato organizzato di fornire le corrispondenti registrazioni di dati mancanti dell’altra parte coinvolta nell’operazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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