Art. 26

Valutazione delle registrazioni di dati prima della trasmissione all’Agenzia

In vigore dal 30 gen 2026
Valutazione delle registrazioni di dati prima della trasmissione all’Agenzia Il sistema di convalida dei dati dell’RRM di cui all’: a) rileva se la registrazione di dati contiene tutte le informazioni necessarie come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/256 e dai relativi manuali adottati dall’Agenzia; b) rileva eventuali casi di corruzione dei dati che l’RRM potrebbe aver causato durante il trattamento della registrazione di dati; c) consente l’autenticazione della fonte delle informazioni e verifica: i) l’identità del cliente dell’RRM; ii) l’identità di qualsiasi altra persona che trasmetta informazioni per conto del cliente dell’RRM. Se l’RRM e i suoi clienti appartengono allo stesso soggetto giuridico, l’RRM non è tenuto ad attenersi all’obbligo di cui alla lettera c).
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