Art. 27
Individuazione e correzione delle registrazioni di dati non valide prima della trasmissione all’Agenzia
In vigore dal 30 gen 2026
Individuazione e correzione delle registrazioni di dati non valide prima della trasmissione all’Agenzia
1. Qualora i sistemi di convalida dei dati rilevino o identifichino incongruenze o dati mancanti («dati non validi»), prima della trasmissione delle registrazioni di dati all’Agenzia, l’RRM fornisce ai propri clienti informazioni dettagliate sui risultati della convalida e chiede loro di ritrasmettergli le informazioni con le necessarie correzioni o i dati mancanti. Quando riceve queste informazioni dai clienti, l’RRM trasmette le registrazioni all’Agenzia non appena tecnicamente possibile.
Se l’RRM e i suoi clienti appartengono allo stesso soggetto giuridico, l’RRM trasmette le registrazioni di dati all’Agenzia con le necessarie correzioni o i dati mancanti non appena tecnicamente possibile nei casi in cui il suo sistema di convalida dei dati rilevi o identifichi dati non validi prima della segnalazione delle registrazioni di dati all’Agenzia.
2. Gli RRM tengono un registro dei dati non validi trasmessi dai loro clienti che non sono stati corretti successivamente. I dati non validi sono conservati per 18 mesi dalla data di trasmissione. L’Agenzia può accedere al registro e notificare alle autorità nazionali di regolamentazione competenti i casi in cui i clienti dell’RRM hanno trasmesso dati non validi, nonché l’identità di tali clienti.
Se l’RRM e i suoi clienti appartengono allo stesso soggetto giuridico, l’RRM tiene un registro dei dati non validi trasmessi dai suoi clienti che non sono stati corretti successivamente. I dati non validi sono conservati per 18 mesi dalla data di trasmissione. L’Agenzia può accedere al registro e notificare alle autorità nazionali di regolamentazione competenti i casi in cui i clienti dell’RRM hanno trasmesso dati non validi, nonché l’identità di tali clienti.
Storico versioni
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