Art. 29

Ricezione delle registrazioni di dati trasmesse dagli RRM

In vigore dal 30 gen 2026
Ricezione delle registrazioni di dati trasmesse dagli RRM 1.   L’Agenzia invia agli RRM un avviso di ricezione delle registrazioni di dati comunicate. Gli avvisi di ricezione contengono almeno le seguenti informazioni: a) l’identificativo della registrazione dei dati comunicata; b) l’indicazione che la registrazione di dati è pervenuta correttamente all’Agenzia. Se la registrazione di dati non è pervenuta correttamente all’Agenzia a causa di un errore, l’avviso indica anche i dati interessati dall’errore e, se possibile, la causa dell’errore. 2.   Se l’errore di cui al paragrafo 1, secondo comma, è imputabile all’RRM, questo ritrasmette all’Agenzia la registrazione di dati corretta entro cinque giorni lavorativi. In casi opportunamente giustificati l’Agenzia può prorogare questo termine su richiesta dell’RRM. 3.   Se l’errore è imputabile ai clienti dell’RRM, quest’ultimo fornisce loro istruzioni su come correggere la registrazione di dati e successivamente trasmette la registrazione di dati corretta all’Agenzia entro dieci giorni lavorativi. In casi opportunamente giustificati l’Agenzia può prorogare questo termine su richiesta dell’RRM. Gli RRM devono dotarsi di sistemi di allarme automatizzati in grado di eseguire le seguenti azioni: a) notificare ai clienti dell’RRM l’avviso di ricezione dell’Agenzia; b) mettere a disposizione del cliente dell’RRM una copia delle registrazioni di dati del cliente trasmesse all’Agenzia. 4.   La copia della registrazione di dati del cliente dell’RRM e gli avvisi di ricezione dell’Agenzia relativi ai dati di mercato del GNL sono messi a disposizione del cliente dell’RRM appena possibile dopo che sono pervenuti all’Agenzia. 5.   Gli RRM fungono da punti di contatto unici tra l’Agenzia e i loro clienti istituendo con questi ultimi canali di comunicazione e provvedono a informarli di eventuali non conformità o dati mancanti. 6.   In deroga al paragrafo 5, l’Agenzia può contattare direttamente i clienti dell’RRM qualora siano necessari chiarimenti e correzioni relativi ai dati di mercato del GNL comunicati. 7.   Gli RRM che non hanno clienti e comunicano le registrazioni di dati all’Agenzia esclusivamente per proprio conto non sono tenuti a conformarsi ai paragrafi 3, 4 e 5.
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