Art. 30

Monitoraggio e valutazione della conformità

In vigore dal 30 gen 2026
Monitoraggio e valutazione della conformità Su richiesta dell’Agenzia ed entro il termine da essa indicato, le IIP e gli RRM forniscono le informazioni necessarie per valutare la loro continua conformità al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 1227/2011. Il termine per la trasmissione delle informazioni deve essere ragionevole e proporzionato alla richiesta. L’Agenzia può inoltre chiedere informazioni sul cliente dell’IIP o dell’RRM per conto del quale l’IIP o l’RRM presenta le segnalazioni. In tal caso l’IIP o l’RRM si mette in contatto con il cliente in questione nella misura necessaria a ottenere le informazioni richieste.
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