Art. 32

Individuazione delle non conformità e conseguenze

In vigore dal 30 gen 2026
Individuazione delle non conformità e conseguenze 1.   Se l’Agenzia, di propria iniziativa o a seguito della trasmissione di informazioni da parte di terzi, ritiene che un’IIP o un RRM non abbia rispettato una delle prescrizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 1227/2011, può contattare l’IIP o l’RRM ed esigere che intraprenda tutte le azioni seguenti: a) adottare quanto prima le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 1227/2011, attenuare gli effetti della sua condotta e attuare misure per prevenire eventi analoghi in futuro; b) spiegare all’Agenzia la sua condotta e, se del caso, informarla delle misure adottate per attenuarne gli effetti e per prevenire eventi analoghi in futuro; c) informare i clienti e le persone che hanno o potrebbero aver risentito della sua condotta, specificando la natura di tale condotta e, se del caso, informarli delle misure attuate per attenuarne gli effetti e per prevenire eventi analoghi in futuro. 2.   Nei casi in cui la condotta dell’IIP o dell’RRM rappresenta un rischio per lo scambio e il trattamento sicuri delle informazioni o per la disponibilità operativa del sistema informativo dell’Agenzia, quest’ultima può sospendere temporaneamente la raccolta di dati dalle IIP e dagli RRM. In tal caso l’Agenzia ne dà notifica scritta alle IIP e agli RRM, spiegando i motivi e la durata indicativa della sospensione. La sospensione può durare fino a quando il rischio non è efficacemente attenuato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2026:255:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo