Art. 32
Individuazione delle non conformità e conseguenze
In vigore dal 30 gen 2026
Individuazione delle non conformità e conseguenze
1. Se l’Agenzia, di propria iniziativa o a seguito della trasmissione di informazioni da parte di terzi, ritiene che un’IIP o un RRM non abbia rispettato una delle prescrizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 1227/2011, può contattare l’IIP o l’RRM ed esigere che intraprenda tutte le azioni seguenti:
a)
adottare quanto prima le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 1227/2011, attenuare gli effetti della sua condotta e attuare misure per prevenire eventi analoghi in futuro;
b)
spiegare all’Agenzia la sua condotta e, se del caso, informarla delle misure adottate per attenuarne gli effetti e per prevenire eventi analoghi in futuro;
c)
informare i clienti e le persone che hanno o potrebbero aver risentito della sua condotta, specificando la natura di tale condotta e, se del caso, informarli delle misure attuate per attenuarne gli effetti e per prevenire eventi analoghi in futuro.
2. Nei casi in cui la condotta dell’IIP o dell’RRM rappresenta un rischio per lo scambio e il trattamento sicuri delle informazioni o per la disponibilità operativa del sistema informativo dell’Agenzia, quest’ultima può sospendere temporaneamente la raccolta di dati dalle IIP e dagli RRM. In tal caso l’Agenzia ne dà notifica scritta alle IIP e agli RRM, spiegando i motivi e la durata indicativa della sospensione. La sospensione può durare fino a quando il rischio non è efficacemente attenuato.
Storico versioni
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