Art. 12

Sistemi di convalida dei dati

In vigore dal 30 gen 2026
Sistemi di convalida dei dati 1.   Le IIP sono dotate di sistemi di convalida dei dati per rispettare i principi e seguire le procedure di cui agli . 2.   Gli RRM sono dotati di sistemi di convalida dei dati per rispettare i principi e seguire le procedure di cui agli . 3.   Le IIP e gli RRM trasmettono all’Agenzia solo le segnalazioni di informazioni privilegiate e le registrazioni di dati che sono state valutate positivamente dai loro sistemi di convalida dei dati conformemente ai paragrafi 1 e 2.
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