Art. 12
Sistemi di convalida dei dati
In vigore dal 30 gen 2026
Sistemi di convalida dei dati
1. Le IIP sono dotate di sistemi di convalida dei dati per rispettare i principi e seguire le procedure di cui agli .
2. Gli RRM sono dotati di sistemi di convalida dei dati per rispettare i principi e seguire le procedure di cui agli .
3. Le IIP e gli RRM trasmettono all’Agenzia solo le segnalazioni di informazioni privilegiate e le registrazioni di dati che sono state valutate positivamente dai loro sistemi di convalida dei dati conformemente ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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