Art. 14
Incidenti di sicurezza
In vigore dal 30 gen 2026
Incidenti di sicurezza
1. Le IIP e gli RRM adottano le misure di cui al paragrafo 2 se si verifica uno dei seguenti incidenti:
a)
uso improprio o accesso non autorizzato dei sistemi informatici dell’IIP o dell’RRM;
b)
incidenti che compromettono i sistemi informativi, quali definiti all’, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555;
c)
divulgazione non autorizzata di informazioni riservate provenienti dai clienti dell’IIP o dell’RRM e dirette all’IIP o all’RRM e provenienti dall’IIP o dall’RRM e dirette all’Agenzia;
d)
violazione della riservatezza, dell’integrità, della disponibilità, dell’autenticità, della rendicontabilità e dell’affidabilità delle informazioni trattate nei sistemi dell’IIP e dell’RRM e, per le IIP, fuga delle informazioni trattate prima della loro pubblicazione;
e)
qualsiasi evento che ostacoli o incida sulla non disconoscibilità dei dati.
2. Le IIP e gli RRM:
a)
notificano l’incidente all’Agenzia entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
b)
notificano, se del caso, ai propri clienti che risentono o potrebbero risentire dell’incidente entro 48 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
c)
forniscono all’Agenzia una valutazione iniziale dell’incidente entro 72 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
d)
forniscono all’Agenzia, entro un mese dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, una relazione dettagliata dell’incidente che ne illustra la natura, le misure adottate per gestirlo e le iniziative attuate per prevenire eventi analoghi in futuro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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