Art. 14 · Incidenti di sicurezza

Art. 14

Incidenti di sicurezza

In vigore dal 30 gen 2026
Incidenti di sicurezza 1.   Le IIP e gli RRM adottano le misure di cui al paragrafo 2 se si verifica uno dei seguenti incidenti: a) uso improprio o accesso non autorizzato dei sistemi informatici dell’IIP o dell’RRM; b) incidenti che compromettono i sistemi informativi, quali definiti all’, punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555; c) divulgazione non autorizzata di informazioni riservate provenienti dai clienti dell’IIP o dell’RRM e dirette all’IIP o all’RRM e provenienti dall’IIP o dall’RRM e dirette all’Agenzia; d) violazione della riservatezza, dell’integrità, della disponibilità, dell’autenticità, della rendicontabilità e dell’affidabilità delle informazioni trattate nei sistemi dell’IIP e dell’RRM e, per le IIP, fuga delle informazioni trattate prima della loro pubblicazione; e) qualsiasi evento che ostacoli o incida sulla non disconoscibilità dei dati. 2.   Le IIP e gli RRM: a) notificano l’incidente all’Agenzia entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza; b) notificano, se del caso, ai propri clienti che risentono o potrebbero risentire dell’incidente entro 48 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza; c) forniscono all’Agenzia una valutazione iniziale dell’incidente entro 72 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza; d) forniscono all’Agenzia, entro un mese dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, una relazione dettagliata dell’incidente che ne illustra la natura, le misure adottate per gestirlo e le iniziative attuate per prevenire eventi analoghi in futuro.
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