Art. 10

Decisione sull’autorizzazione e relative garanzie

In vigore dal 30 gen 2026
Decisione sull’autorizzazione e relative garanzie 1.   La domanda è considerata completa dopo che l’Agenzia ha ricevuto tutte le informazioni necessarie, stabilite agli articoli da 3 a 7. 2.   Se ritiene completa la domanda l’Agenzia ne informa il richiedente senza indebito ritardo. 3.   Una volta ritenuta completa la domanda, l’Agenzia valuta se il richiedente soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 11 a 29 del presente regolamento, all’articolo 4 bis, paragrafi da 3 a 5, e all’articolo 9 bis, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1227/2011. Se il richiedente soddisfa tali requisiti l’autorizzazione è rilasciata, in caso contrario la domanda è respinta. La decisione di accogliere o respingere la domanda è adottata entro tre mesi dalla data di ricezione della notifica di cui al paragrafo 2. 4.   Se ritiene di necessitare di più tempo per adottare la decisione relativa all’autorizzazione, prima dello scadere dei tre mesi di cui al paragrafo 3 l’Agenzia informa il richiedente del tempo supplementare che le occorre. Il tempo supplementare non è superiore a due mesi a decorrere dalla scadenza dei tre mesi. Se l’Agenzia non adotta una decisione entro il termine supplementare l’autorizzazione si ritiene rilasciata. 5.   L’Agenzia notifica alle seguenti parti la decisione di autorizzazione o di rigetto nei cinque giorni lavorativi successivi alla sua adozione: a) l’IIP o l’RRM richiedente; b) l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l’IIP o l’RRM è stabilito. 6.   Se trascorsi più di tre mesi dalla presentazione della domanda o, secondo il caso, dalla richiesta di chiarimenti dell’Agenzia il richiedente non ha comunicato o fornito le informazioni necessarie, l’Agenzia può considerare ritirata la domanda. Almeno due settimane prima dello scadere dei tre mesi l’Agenzia notifica al richiedente il suo stato di inattività e gli ricorda le conseguenze che ne derivano. 7.   Qualsiasi decisione dell’Agenzia adottata nel contesto della procedura di autorizzazione è subordinata al rispetto delle garanzie procedurali, compresi i mezzi di ricorso disponibili a norma degli del regolamento (UE) 2019/942.
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Decisione sull’autorizzazione e relative garanzie (Art. 10 Regolamento (UE) 2026/255) — Testo vigente | Portale Normativo