Art. 9
Orientamenti emanati dall’Agenzia
In vigore dal 30 gen 2026
Orientamenti emanati dall’Agenzia
Entro il 29 novembre 2026 e previa consultazione dei portatori di interessi, l’Agenzia emana orientamenti su quanto segue:
a)
la procedura tecnica per eseguire la fase di prova di cui all’, paragrafo 1;
b)
la procedura di domanda per le IIP e gli RRM già registrati di cui all’, paragrafo 1;
c)
i principi e le procedure di convalida dei dati di cui all’, paragrafi 1 e 2, sotto forma di specifiche tecniche per la verifica dei dati;
d)
le misure di sicurezza di cui all’, paragrafo 1, lettera d);
e)
il formato della segnalazione di inattività o interruzione non programmata di cui all’, paragrafo 3;
f)
la procedura di contrassegno di cui all’, paragrafo 4, se del caso;
g)
i meccanismi per individuare la completezza, le omissioni e gli errori palesi nelle segnalazioni di informazioni privilegiate e nelle registrazioni di dati di cui all’, paragrafo 1, per le IIP e all’, paragrafo 1, per gli RRM;
h)
il formato della relazione annuale di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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