Art. 9

Orientamenti emanati dall’Agenzia

In vigore dal 30 gen 2026
Orientamenti emanati dall’Agenzia Entro il 29 novembre 2026 e previa consultazione dei portatori di interessi, l’Agenzia emana orientamenti su quanto segue: a) la procedura tecnica per eseguire la fase di prova di cui all’, paragrafo 1; b) la procedura di domanda per le IIP e gli RRM già registrati di cui all’, paragrafo 1; c) i principi e le procedure di convalida dei dati di cui all’, paragrafi 1 e 2, sotto forma di specifiche tecniche per la verifica dei dati; d) le misure di sicurezza di cui all’, paragrafo 1, lettera d); e) il formato della segnalazione di inattività o interruzione non programmata di cui all’, paragrafo 3; f) la procedura di contrassegno di cui all’, paragrafo 4, se del caso; g) i meccanismi per individuare la completezza, le omissioni e gli errori palesi nelle segnalazioni di informazioni privilegiate e nelle registrazioni di dati di cui all’, paragrafo 1, per le IIP e all’, paragrafo 1, per gli RRM; h) il formato della relazione annuale di cui all’, paragrafo 1.
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