Art. 7
Richiesta di ulteriori informazioni durante la procedura di autorizzazione
In vigore dal 30 gen 2026
Richiesta di ulteriori informazioni durante la procedura di autorizzazione
Durante l’esame della domanda i richiedenti forniscono ulteriori informazioni su richiesta dell’Agenzia se a essa necessarie per valutare la completezza della domanda e la conformità dei richiedenti ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 1227/2011.
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