Art. 18
Manutenzione programmata, tempi di inattività non programmati o altre interruzioni
In vigore dal 30 gen 2026
Manutenzione programmata, tempi di inattività non programmati o altre interruzioni
1. Le IIP stabiliscono procedure per notificare ai clienti, sul proprio sito web, qualsiasi attività di manutenzione programmata che incida sulla disponibilità dei servizi IIP relativi alla divulgazione delle informazioni e alla trasmissione delle segnalazioni di informazioni privilegiate. La notifica deve essere inviata almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio del periodo di manutenzione. Essa indica il periodo programmato di interruzione del servizio e comprende istruzioni su come utilizzare i mezzi alternativi per la divulgazione di informazioni privilegiate o per la trasmissione delle segnalazioni di informazioni privilegiate.
Le IIP stabiliscono inoltre procedure per notificare ai clienti, sul proprio sito web, qualsiasi periodo di inattività non programmato o altra interruzione che incida sulla disponibilità dei servizi IIP relativi alla divulgazione delle informazioni e alla trasmissione delle segnalazioni di informazioni privilegiate. Appena possibile dopo il verificarsi dell’interruzione, ciascun cliente riceve una notifica individuale e istruzioni su come utilizzare i mezzi alternativi di divulgazione delle informazioni.
2. Gli RRM stabiliscono procedure per notificare ai loro clienti qualsiasi attività di manutenzione programmata sull’interfaccia o sul sistema di segnalazione dell’RRM. La notifica deve essere inviata almeno cinque giorni lavorativi prima dell’inizio del periodo di manutenzione. Essa indica il periodo programmato di interruzione del servizio.
Gli RRM stabiliscono inoltre procedure per notificare ai loro clienti qualsiasi periodo di inattività non programmato o qualsiasi altra interruzione. La notifica è effettuata non appena possibile dopo il verificarsi dell’interruzione attraverso i canali di cui all’, compresa la pubblicazione sul sito web di una notifica con una stima del tempo necessario per il ripristino della regolarità del servizio.
Se l’RRM e i suoi clienti appartengono allo stesso soggetto giuridico, l’RRM non è tenuto ad attenersi alle prescrizioni del presente paragrafo.
3. Le IIP e gli RRM notificano all’Agenzia qualsiasi periodo di inattività non programmato o altra interruzione che incida sulla loro capacità di conformarsi alle prescrizioni degli articoli da 11 a 29 entro 24 ore dal momento in cui sono venuti a conoscenza dell’interruzione. Al più tardi un mese dopo essere venuti a conoscenza dell’interruzione, le IIP e gli RRM trasmettono all’Agenzia una relazione dettagliata che spieghi le cause dell’interruzione e le azioni intraprese per evitare che si ripeta.
4. L’Agenzia può chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in relazione alla conformità delle IIP e degli RRM alle prescrizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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