Art. 20

Trasmissione delle segnalazioni di informazioni privilegiate

In vigore dal 30 gen 2026
Trasmissione delle segnalazioni di informazioni privilegiate Le IIP devono disporre di una procedura e dei mezzi tecnici per trasmettere all’Agenzia, in un formato elettronico standard stabilito da quest’ultima conformemente all’allegato II, tutte le informazioni divulgate sulla loro piattaforma che sono state convalidate attraverso il loro sistema di convalida dei dati, comprese eventuali modifiche successive, entro un giorno dalla divulgazione o dalla modifica.
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