Art. 21

Parità di trattamento nella prestazione dei servizi

In vigore dal 30 gen 2026
Parità di trattamento nella prestazione dei servizi Le IIP devono disporre di una procedura e dei mezzi tecnici per offrire un accesso non discriminatorio ai loro servizi agli operatori di mercato e alle autorità competenti per i piani di emergenza che devono assicurare la pubblicità conformemente all’, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1227/2011.
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