Art. 21 · Parità di trattamento nella prestazione dei servizi

Art. 21

Parità di trattamento nella prestazione dei servizi

In vigore dal 30 gen 2026
Parità di trattamento nella prestazione dei servizi Le IIP devono disporre di una procedura e dei mezzi tecnici per offrire un accesso non discriminatorio ai loro servizi agli operatori di mercato e alle autorità competenti per i piani di emergenza che devono assicurare la pubblicità conformemente all’, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1227/2011.
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