Art. 19

Funzionamento della piattaforma

In vigore dal 30 gen 2026
Funzionamento della piattaforma 1.   Le IIP devono mettere in atto meccanismi volti a garantire il corretto funzionamento della piattaforma e la divulgazione delle informazioni quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui questo sia tecnicamente possibile. 2.   Le IIP non devono pubblicare due volte le stesse informazioni. 3.   Le informazioni sulla piattaforma IIP devono essere messe a disposizione almeno in lingua inglese. 4.   La piattaforma IIP consente di: a) filtrare le informazioni divulgate, comprese le informazioni storiche, per categorie di dati pertinenti; b) scaricare le informazioni filtrate in un formato conforme a una struttura standard e a una convenzione di denominazione, in linea con l’allegato II; c) scaricare le informazioni filtrate e usarle per scopi legittimi e gratuitamente. 5.   Se vi sono più modi di accedere alle informazioni divulgate sulla piattaforma, tra cui un’interfaccia per programmi applicativi (API), ciascuno di essi deve dare accesso a informazioni identiche. 6.   Le IIP conservano tutte le informazioni di natura storica divulgate, comprese le informazioni modificate e aggiornate, e le mettono a disposizione del pubblico per almeno cinque anni dopo la conclusione degli eventi divulgati cui le informazioni si riferiscono. 7.   Le IIP tengono un registro accessibile delle precedenti divulgazioni relative allo stesso evento e offrono una funzionalità chiara e di facile utilizzo per il collegamento con le divulgazioni precedenti.
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