Art. 39

Tempistiche per la sostituzione regolare

In vigore dal 30 gen 2026
Tempistiche per la sostituzione regolare 1.   Nella sua decisione di revoca, l’Agenzia deve giustificare qualsiasi scostamento dal periodo di sei mesi di cui agli articoli 4 bis e 9 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011. 2.   In circostanze eccezionali l’IIP o l’RRM può presentare all’Agenzia una richiesta scritta di proroga del periodo per la sostituzione regolare stabilito nella decisione di revoca. La richiesta deve essere opportunamente giustificata e comprende i dettagli delle circostanze eccezionali che impediscono all’IIP o all’RRM di effettuare la sostituzione regolare entro il termine stabilito dall’Agenzia, nonché gli elementi di prova che attestano tali circostanze. La richiesta è presentata all’Agenzia al più tardi un mese prima della fine del periodo per la sostituzione regolare stabilito nella decisione di revoca ed è soggetta alla sua approvazione.
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