Art. 38
Procedura per la sostituzione regolare
In vigore dal 30 gen 2026
Procedura per la sostituzione regolare
1. Entro due giorni lavorativi dalla notifica della decisione di revoca, l’IIP o l’RRM la cui autorizzazione è stata revocata («IIP o RRM oggetto di revoca») informa per iscritto i propri clienti dei meccanismi e delle procedure da seguire per il trasferimento dei dati pertinenti e il reindirizzamento dei flussi di segnalazione verso un’IIP o un RRM alternativo scelto dal cliente. Nella stessa comunicazione, l’IIP o RRM oggetto di revoca chiede ai clienti se, al fine di garantire la sostituzione regolare, intendono provvedere autonomamente a reindirizzare il flusso di dati verso un’altra IIP o un altro RRM («IIP o RRM prescelto») o lasciare che se ne occupi l’IIP o l’RRM oggetto di revoca.
2. Nella richiesta di cui al paragrafo 1, l’IIP o RRM oggetto di revoca chiede i seguenti dettagli:
a)
la ragione sociale del soggetto giuridico di cui fanno parte l’IIP o l’RRM prescelto;
b)
la sede legale dell’IIP o dell’RRM prescelto;
c)
i recapiti dell’IIP o dell’RRM prescelto.
3. L’IIP o l’RRM prescelto inizia i servizi pertinenti per i rispettivi clienti al più tardi il giorno lavorativo successivo al termine del periodo per la sostituzione regolare, stabilito dalla decisione dell’Agenzia, a condizione che il cliente abbia firmato l’accordo di servizio per i servizi IIP o RRM pertinenti.
4. L’IIP o l’RRM oggetto di revoca riceve per iscritto dal rispettivo cliente le informazioni dell’IIP o dell’RRM prescelto entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1. Se il cliente dell’IIP o dell’RRM non trasmette queste informazioni, l’Agenzia ne dà notifica all’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui il cliente dell’IIP o dell’RRM è registrato. L’autorità nazionale di regolamentazione che riceve la notifica valuta la necessità di eventuali azioni esecutive.
5. Al termine del periodo per la sostituzione regolare stabilito dall’Agenzia, l’IIP o l’RRM oggetto di revoca notifica all’Agenzia, senza indebito ritardo, la scelta effettuata da ciascuno dei propri clienti. La notifica indica inoltre la data esatta in cui l’IIP o l’RRM oggetto di revoca ha informato il cliente conformemente al paragrafo 1, nonché la data in cui riceve le informazioni relative all’IIP o all’RRM prescelto.
6. Durante il periodo per la sostituzione regolare stabilito dall’Agenzia, l’IIP o l’RRM prescelto riceve quanto segue:
a)
i dettagli delle segnalazioni di informazioni privilegiate o delle registrazioni di dati, a seconda dei casi, che sono state trasmesse all’Agenzia dopo la data di adozione della decisione di revoca;
b)
i dettagli delle segnalazioni di informazioni privilegiate o delle registrazioni di dati, a seconda dei casi, trasmesse all’Agenzia un anno prima della data di adozione della decisione di revoca e qualsiasi contratto relativo alla trasmissione di segnalazioni di informazioni privilegiate o registrazioni di dati ancora valido alla data di adozione della decisione di revoca da parte dell’Agenzia;
c)
qualsiasi altra informazione pertinente al trasferimento dei servizi dell’IIP o dell’RRM oggetto di revoca all’IIP o all’RRM prescelto.
I dettagli e le informazioni di cui al primo comma sono trasferiti all’IIP o all’RRM prescelto dall’IIP o dall’RRM oggetto di revoca, a meno che i clienti non abbiano manifestato l’intenzione di provvedere autonomamente al reindirizzamento del flusso di dati verso l’IIP o l’RRM prescelto. In tal caso i dettagli e le informazioni di cui al primo comma sono trasferiti dai clienti dell’IIP o dell’RRM.
7. L’IIP o RRM oggetto di revoca fornisce ai propri clienti, su loro richiesta, qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in relazione ai trasferimenti di cui al paragrafo 1.
8. L’RRM oggetto di revoca che trasmette per proprio conto le registrazioni di dati informa l’Agenzia, per iscritto ed entro due mesi dalla ricezione della decisione di revoca, in merito all’RRM prescelto al fine di garantire la sostituzione regolare. La notifica include le informazioni di cui al paragrafo 2. I paragrafi 3, 5 e 6 si applicano mutatis mutandis.
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