Art. 35 · Procedura di revoca su iniziativa dell’Agenzia

Art. 35

Procedura di revoca su iniziativa dell’Agenzia

In vigore dal 30 gen 2026
Procedura di revoca su iniziativa dell’Agenzia 1.   Prima dell’adozione di qualsiasi decisione di revoca e della relativa valutazione preliminare, l’Agenzia può chiedere all’IIP e all’RRM di fornire tutte le informazioni che le occorrono per valutare se abbia soddisfatto una delle condizioni di cui all’, paragrafo 1 o 2. L’Agenzia indica la base giuridica e lo scopo della richiesta, specifica le informazioni necessarie e indica il termine entro il quale l’IIP o l’RRM deve trasmetterle. 2.   Prima di rispondere alla valutazione preliminare di cui al paragrafo 1, l’IIP o l’RRM ha il diritto di accedere, su richiesta, ai documenti sui quali l’Agenzia ha basato la sua valutazione preliminare, ad eccezione dei segreti aziendali, delle informazioni riservate e dei documenti interni dell’Agenzia. 3.   L’Agenzia basa la sua decisione di revoca su una valutazione preliminare volta a stabilire se l’IIP o l’RRM abbia soddisfatto una delle condizioni di cui all’, paragrafo 1 o 2, come indicato al paragrafo 1. L’Agenzia dà all’IIP o all’RRM la possibilità di presentare osservazioni per iscritto sulla valutazione preliminare entro un determinato termine. Nel fissare questo termine l’Agenzia tiene debitamente conto dell’urgenza, della complessità e delle potenziali conseguenze della questione in esame e si assicura che il termine sia proporzionato alle circostanze del caso. 4.   A seguito della risposta dell’IIP o dell’RRM alla valutazione preliminare a norma del paragrafo 3, e prima di adottare una decisione, l’Agenzia organizza un’audizione su richiesta scritta dell’IIP o dell’RRM. La richiesta di audizione deve essere presentata al più tardi 20 giorni lavorativi dopo la concessione dell’accesso ai documenti di cui al paragrafo 2 o, nel caso in cui l’IIP o l’RRM non abbia esercitato il proprio diritto a norma del paragrafo 2, un mese dopo la notifica della valutazione preliminare dell’Agenzia all’IIP o all’RRM. Se non è presentata alcuna richiesta scritta di audizione, l’Agenzia può organizzarne una di propria iniziativa. 5.   L’Agenzia basa la sua decisione solo sulle conclusioni in merito alle quali l’IIP o l’RRM ha avuto la possibilità di esprimere il proprio parere, mediante risposte scritte o, nella misura del possibile, mediante ulteriori chiarimenti per iscritto o nel corso dell’audizione. 6.   Se nel corso della procedura di cui al presente articolo l’IIP o l’RRM notifica all’Agenzia la sua intenzione di rinunciare espressamente all’autorizzazione, l’Agenzia può decidere di interrompere la procedura e di applicare invece la procedura di cui all’.
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