Art. 31 · Modifiche sostanziali dopo l’autorizzazione

Art. 31

Modifiche sostanziali dopo l’autorizzazione

In vigore dal 30 gen 2026
Modifiche sostanziali dopo l’autorizzazione 1.   Se introducono modifiche sostanziali conformemente all’, paragrafo 3, le IIP, gli RRM o i rispettivi clienti le notificano all’Agenzia entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha avuto luogo la modifica. La notifica descrive dettagliatamente la modifica ed è corredata dei pertinenti documenti giustificativi di cui all’, se sono stati modificati. 2.   Gli RRM notificano all’Agenzia anche eventuali modifiche dei volumi comunicati, prima di attuarle. 3.   L’Agenzia risponde all’IIP o all’RRM entro 15 giorni lavorativi, indicando se la modifica è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1227/2011 o se sono necessarie ulteriori informazioni o azioni. Se l’IIP o l’RRM non è più conforme a una delle prescrizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1227/2011 a seguito di una modifica sostanziale, l’Agenzia può adottare una decisione a norma dell’.
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