Art. 26
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 12 nov 2025
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 dicembre 2027. Tuttavia l’, paragrafo 1, l’, paragrafo 6, secondo comma, l’, l’, paragrafo 1, e l’, paragrafi 2 e 3, si applicano a decorrere dal 16 dicembre 2025.
In deroga al secondo comma del presente articolo, l’, paragrafo 2, lettera d), l’, l’, paragrafo 1, nonché l’, paragrafi 2 e 3, e l’ si applicano, per quanto riguarda gli speditori, gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime, a decorrere dal 17 dicembre 2028.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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