Art. 18

Norme

In vigore dal 12 nov 2025
Norme 1.   Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’, paragrafo 6, lettera b), viene elaborata una metodologia per stimare le quantità di dispersioni sotto forma di norme armonizzate conformemente alle procedure stabilite nel regolamento (UE) n. 1025/2012. 2.   La Commissione presenta a una o più organizzazioni europee di normazione la richiesta di elaborare norme armonizzate entro il 17 dicembre 2026. 3.   Nel caso in cui nessuna organizzazione europea di normazione accetti la richiesta di elaborare una norma armonizzata, o se la Commissione ritiene che la norma proposta non soddisfi i requisiti pertinenti, la Commissione stabilisce la metodologia di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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Norme (Art. 18 Regolamento (UE) 2025/2365) — Testo vigente | Portale Normativo