Art. 16
Designazione e poteri delle autorità competenti
In vigore dal 12 nov 2025
Designazione e poteri delle autorità competenti
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l’applicazione e l’esecuzione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, senza ritardo dopo il 16 dicembre 2025, i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità competenti, nonché ogni successiva modifica di tali informazioni.
2. Gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità competenti i poteri di ispezione ed esecuzione necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.
3. I poteri delle autorità competenti di cui al paragrafo 2 comprendono almeno:
a)
il potere di accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a una violazione delle prescrizioni del presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, e il potere di fare o ottenere copie degli stessi;
b)
il potere di imporre a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni, dati o documenti pertinenti, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire se si sia verificata o sia in corso una violazione delle prescrizioni del presente regolamento e i dettagli di tale violazione;
c)
il potere di avviare un’ispezione di propria iniziativa per far cessare o vietare le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento; e
d)
il potere di accedere agli impianti.
4. Ai fini delle loro ispezioni ambientali e di altre misure di verifica, le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi dato, documento, risultato, dichiarazione o informazione, a prescindere dal formato e dal supporto di memorizzazione.
5. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento.
Storico versioni
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