Art. 14
Inconvenienti e incidenti
In vigore dal 12 nov 2025
Inconvenienti e incidenti
1. Fatta salva la direttiva 2004/35/CE, in caso di inconveniente o incidente da cui risulti una dispersione che incide sulla salute umana o sull’ambiente, gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi:
a)
informano immediatamente i servizi di emergenza, se del caso;
b)
adottano immediatamente tutte le misure possibili per ridurre al minimo le conseguenze sulla salute umana o sull’ambiente;
c)
senza ritardo ed entro 30 giorni dall’inconveniente o dall’incidente da cui risulti una dispersione che incide sulla salute umana o sull’ambiente, forniscono le seguenti informazioni alle autorità competenti nel cui territorio si è verificato l’inconveniente o l’incidente:
i)
le quantità stimate della dispersione;
ii)
le cause della dispersione; e
iii)
le misure adottate a norma della lettera b); e
d)
adottano misure per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.
2. L’autorità competente nel cui territorio si è verificato l’inconveniente o l’incidente richiede, se necessario, che gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi adottino misure complementari adeguate per ridurre al minimo le conseguenze per la salute umana o l’ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti, anche attraverso l’organizzazione di formazioni specifiche.
3. In caso di inconveniente o incidente che incide sulla salute umana o sull’ambiente in un altro Stato membro, l’autorità competente nel cui territorio si è verificato l’incidente o l’inconveniente informa immediatamente l’autorità competente di tale altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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