Art. 14

Inconvenienti e incidenti

In vigore dal 12 nov 2025
Inconvenienti e incidenti 1.   Fatta salva la direttiva 2004/35/CE, in caso di inconveniente o incidente da cui risulti una dispersione che incide sulla salute umana o sull’ambiente, gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi: a) informano immediatamente i servizi di emergenza, se del caso; b) adottano immediatamente tutte le misure possibili per ridurre al minimo le conseguenze sulla salute umana o sull’ambiente; c) senza ritardo ed entro 30 giorni dall’inconveniente o dall’incidente da cui risulti una dispersione che incide sulla salute umana o sull’ambiente, forniscono le seguenti informazioni alle autorità competenti nel cui territorio si è verificato l’inconveniente o l’incidente: i) le quantità stimate della dispersione; ii) le cause della dispersione; e iii) le misure adottate a norma della lettera b); e d) adottano misure per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti. 2.   L’autorità competente nel cui territorio si è verificato l’inconveniente o l’incidente richiede, se necessario, che gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi adottino misure complementari adeguate per ridurre al minimo le conseguenze per la salute umana o l’ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti, anche attraverso l’organizzazione di formazioni specifiche. 3.   In caso di inconveniente o incidente che incide sulla salute umana o sull’ambiente in un altro Stato membro, l’autorità competente nel cui territorio si è verificato l’incidente o l’inconveniente informa immediatamente l’autorità competente di tale altro Stato membro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2365:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo