Art. 5
Obblighi relativi alla manipolazione di pellet di plastica
In vigore dal 12 nov 2025
Obblighi relativi alla manipolazione di pellet di plastica
1. Gli operatori economici intraprendono le azioni seguenti:
a)
elaborano un piano di gestione dei rischi per ciascun impianto conformemente all’allegato I, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell’impianto nonché della portata delle sue operazioni;
b)
installano le attrezzature ed eseguono le procedure descritte nel piano di gestione dei rischi; e
c)
notificano il piano di gestione dei rischi all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’impianto, trasmettendo altresì un’autodichiarazione di conformità rilasciata secondo il modulo di cui all’allegato II.
Gli operatori economici mantengono aggiornato il piano di gestione dei rischi, tenendo conto in particolare dei punti deboli individuati in funzione della loro esperienza di manipolazione di pellet di plastica e, su richiesta, lo mettono a disposizione delle autorità competenti.
2. Gli operatori economici che sono piccole, medie o grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente, o che sono microimprese, notificano all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto è situato un aggiornamento del piano di gestione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell’autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall’ultima notifica.
3. Le autorità competenti possono richiedere agli operatori economici di intraprendere le azioni seguenti:
a)
modificare i piani di gestione dei rischi notificati in conformità dei paragrafi 1 e 2 per garantire che le dispersioni possano essere effettivamente evitate e, se del caso, contenute e bonificate e che siano rispettate le prescrizioni di cui all’allegato I; e
b)
attuare tempestivamente un’azione elencata nell’allegato I.
4. I vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi garantiscono l’attuazione delle azioni di cui all’allegato III.
5. Quando gli operatori economici attuano le azioni previste dal piano di gestione dei rischi e i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi attuano le azioni di cui all’allegato III, essi procedono nell’ordine di priorità seguente:
a)
azioni di prevenzione delle fuoriuscite;
b)
azioni di contenimento delle fuoriuscite per evitare che diventino una dispersione;
c)
azioni di bonifica dopo una fuoriuscita o una dispersione.
6. Gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi hanno gli obblighi seguenti:
a)
garantire che il proprio personale sia formato in base ai ruoli e alle responsabilità specifici di ognuno e che conosca e sia in grado di utilizzare le attrezzature pertinenti e di eseguire le procedure stabilite per garantire la conformità al presente regolamento; e
b)
tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente e delle quantità totali di pellet di plastica manipolate.
A partire da sei mesi dopo la pubblicazione della norma armonizzata pertinente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o dalla data di applicazione dell’atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi stimano le quantità di dispersioni di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, secondo la metodologia standardizzata di cui all’.
I rappresentanti autorizzati forniscono prove della conformità, da parte dei vettori dei paesi terzi, all’obbligo stabilito al primo comma, lettera a). Gli operatori economici, i vettori dell’UE e i rappresentanti autorizzati conservano i registri di cui al primo comma, lettera b), per un periodo di cinque anni e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti e, se del caso, dei certificatori ai fini dell’.
7. Se un’azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici, i vettori dell’UE e dei paesi terzi adottano senza indugio misure correttive.
8. Ogni anno gli operatori economici che sono medie o grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna dello stato di conformità dell’impianto alle prescrizioni del piano di gestione dei rischi di cui all’allegato I o alle condizioni alle quali è stata concessa l’autorizzazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
Gli operatori economici di cui al primo comma del presente paragrafo conservano i registri delle valutazioni interne per un periodo di cinque anni e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti e dei certificatori ai fini dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2365:oj#art-5