Art. 6
Certificazione
In vigore dal 12 nov 2025
Certificazione
1. Entro il 17 dicembre 2027, e successivamente ogni tre anni, gli operatori economici che sono grandi imprese dimostrano che il processo di manipolazione presso ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.
2. Entro il 17 dicembre 2028, e successivamente ogni quattro anni, gli operatori economici che sono medie imprese dimostrano che il processo di manipolazione presso ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.
3. Entro il 17 dicembre 2030, gli operatori economici che sono piccole imprese dimostrano che il processo di manipolazione presso ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore. Il certificato è valido per un periodo di cinque anni.
Gli operatori economici di cui al primo comma del presente paragrafo rispettano le disposizioni di cui all’, paragrafo 2, dopo il periodo di scadenza del certificato, a meno che scelgano di rinnovarlo in conformità del primo comma del presente paragrafo.
4. I certificatori effettuano controlli a campione, anche, se accessibili, nelle zone immediatamente circostanti, per garantire che il piano di gestione dei rischi sia atto a prevenire dispersioni di pellet di plastica e che tutte le misure ivi previste siano debitamente attuate.
5. I certificati devono soddisfare i requisiti seguenti:
a)
essere rilasciati in conformità del modulo di cui all’allegato IV e in formato elettronico;
b)
specificare l’operatore economico, l’impianto oggetto del certificato, la data di ciascun controllo a campione effettuato e il periodo di validità;
c)
attestare la conformità dell’impianto oggetto del certificato alle prescrizioni di cui all’allegato I.
6. I certificatori devono notificare senza ritardo all’autorità competente quanto segue:
a)
i certificati rilasciati;
b)
i certificati sospesi o ritirati;
c)
le modifiche dei certificati.
Storico versioni
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