Art. 8

Conformità mediante sistemi di gestione ambientale

In vigore dal 12 nov 2025
Conformità mediante sistemi di gestione ambientale 1.   Gli operatori economici registrati nel sistema comunitario di ecogestione e audit (Community eco-management and audit scheme – EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono esonerati dagli obblighi di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento, purché il verificatore ambientale, quale definito all’, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, abbia controllato che le prescrizioni di cui all’allegato I siano state inserite nel sistema di gestione ambientale dell’operatore economico e siano state attuate. 2.   Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici dal rispetto delle disposizioni di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafi 1, 2 e 3, se hanno preparato e attuato un sistema di gestione ambientale (environmental management system – EMS) per ciascun impianto e a condizione che: a) un certificatore accreditato abbia effettuato una valutazione della conformità per verificare, anche mediante controlli a campione, che l’EMS e le relative modalità di attuazione siano conformi alle prescrizioni di cui all’allegato I; b) l’operatore economico notifichi alle autorità competenti la valutazione della conformità dell’EMS di cui alla lettera a), comprese informazioni sull’operatore economico, sull’impianto per il quale è verificata la conformità, sulla data in cui sono effettuati i controlli a campione e sul periodo di validità della valutazione della conformità; e c) le valutazioni periodiche della conformità dell’EMS comprendano, almeno ogni tre anni, una valutazione della sua attuazione conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I.
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