Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 nov 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «pellet di plastica»: una massa di materiale contenente polimeri, a prescindere dalla forma, dallo stato o dalle dimensioni, prodotta per lo stampaggio nelle operazioni di fabbricazione di prodotti di plastica, indipendentemente dal suo utilizzo effettivo; 2) «fuoriuscita»: una perdita puntuale o prolungata di pellet di plastica dal contenimento primario all’interno del perimetro dell’impianto o all’interno di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna che trasportano pellet di plastica; 3) «dispersione»: una perdita puntuale o prolungata di pellet di plastica nell’ambiente in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, dal perimetro dell’impianto o da veicoli stradali, vagoni ferroviari, navi della navigazione interna o navi marittime che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo, che trasportano pellet di plastica; 4) «impianto»: qualsiasi locale, struttura, luogo, sito o posto in cui si svolgono una o più attività economiche che comportano la manipolazione di pellet di plastica; 5) «operatore economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o controlla, in tutto o in parte, l’impianto oppure, ove il diritto nazionale lo preveda, a cui è stato delegato un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso; 6) «vettore dell’UE»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell’ambito della propria attività economica mediante l’utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna; 7) «vettore di un paese terzo»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell’ambito della sua attività economica nell’Unione mediante l’utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna; 8) «speditore»: qualsiasi persona fisica o giuridica dalla quale, ovvero in nome o per conto della quale, è stato concluso un contratto di trasporto di merci con qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell’ambito della sua attività economica utilizzando navi marittime; 9) «operatore»: il proprietario o il gestore di una nave marittima; 10) «agente»: qualsiasi persona incaricata o autorizzata a fornire informazioni per conto dell’operatore; 11) «micro, piccole e medie imprese»: microimprese e piccole e medie imprese quali definite nell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (18); 12) «grande impresa»: un’impresa che non è una micro, piccola o media impresa; 13) «autorità competente»: un’autorità o un organismo designati da uno Stato membro per adempiere agli obblighi risultanti dal presente regolamento; 14) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che è stata designata, mediante incarico scritto da un vettore di un paese terzo a norma dell’, ad agire per suo conto in relazione a compiti specifici per quanto riguarda gli obblighi di cui all’, paragrafi 2 e 3, all’, paragrafo 6, terzo comma, e all’, paragrafo 1; 15) «certificatore»: una delle persone fisiche o giuridiche seguenti: a) un organismo di valutazione della conformità quale definito all’, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio (19); b) una persona fisica o giuridica che abbia ottenuto l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1221/2009; 16) «valutazione della conformità»: il processo che dimostra se un impianto soddisfa le norme applicabili del presente regolamento e degli atti delegati adottati sulla sua base; 17) «autorizzazione»: un’autorizzazione scritta, rilasciata dalla pertinente autorità competente, a gestire un impianto.
Storico versioni

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