Art. 3

Obblighi generali

In vigore dal 12 nov 2025
Obblighi generali 1.   Gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi provvedono affinché le dispersioni siano evitate. In caso di dispersioni, gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi intervengono immediatamente per contenerle e bonificarle in conformità a pratiche sostenibili da un punto di vista ambientale. 2.   Gli operatori economici notificano alle autorità competenti dello Stato membro ogni impianto situato in tale Stato membro che gestiscono o controllano o, se del caso, per il quale è stato loro delegato un potere economico determinante sull’esercizio tecnico. Per ogni impianto notificato, essi specificano se nell’impianto sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori, pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate all’anno. Prima del trasporto di pellet di plastica nell’Unione per la prima volta, i vettori dell’UE o i rappresentanti autorizzati di cui all’, se del caso, informano le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti il vettore dell’UE o il rappresentante autorizzato in merito alla loro partecipazione al trasporto di pellet di plastica nell’Unione e ai mezzi di trasporto utilizzati. 3.   Gli operatori economici, i vettori dell’UE e i rappresentanti autorizzati notificano alle autorità competenti di cui al paragrafo 2 qualsiasi modifica significativa rispetto a quanto precedentemente notificato conformemente al paragrafo 2, per quanto riguarda gli impianti e le attività in questione in relazione alla manipolazione e al trasporto di pellet di plastica, compresi la chiusura di un impianto esistente, la cessazione delle attività di trasporto o il fatto che non siano più soggetti al presente regolamento, nonché qualsiasi modifica nelle quantità di pellet di plastica manipolati che sia pertinente per l’applicazione degli obblighi associati alle soglie.
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