Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 12 nov 2025
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica al fine di prevenirne la dispersione in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, nell’intento di azzerare la dispersione dei pellet di plastica.
2. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche seguenti:
a)
operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell’Unione in quantità pari o superiori alla soglia di cinque tonnellate nell’anno civile precedente;
b)
operatori economici che gestiscono impianti nell’Unione per la pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica;
c)
vettori dell’UE e vettori dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell’Unione; e
d)
speditori e operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica in container che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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