Art. 7
Conformità mediante autorizzazioni
In vigore dal 12 nov 2025
Conformità mediante autorizzazioni
1. Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici dagli obblighi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, paragrafo 2, nonché dall’obbligo dell’ottenimento di un certificato a norma dell’, paragrafi 1, 2 e 3, per ciascun impianto, a condizione che:
a)
il funzionamento dell’impianto sia soggetto a un’autorizzazione;
b)
l’operatore economico abbia notificato all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni il proprio piano di gestione dei rischi e i relativi aggiornamenti, ogni tre anni per le grandi imprese, ogni quattro anni per le medie imprese e ogni cinque anni per le micro e piccole imprese;
c)
l’autorizzazione sia stata concessa o riesaminata e, se necessario, aggiornata sulla base della verifica della conformità, da parte degli operatori economici, alle prescrizioni di cui all’allegato I, a seguito della notifica di un piano di gestione dei rischi e dei successivi aggiornamenti di cui alla lettera b); e
d)
l’impianto sia sottoposto a ispezioni regolari da parte delle autorità competenti, comprese visite in loco, che prendano in esame l’intera gamma degli effetti ambientali pertinenti, compresi quelli delle fuoriuscite e delle dispersioni, con la periodicità di cui all’, paragrafo 2, e la periodicità equivalente a quella derivante dall’applicazione dell’, paragrafi 1, 2 e 3.
2. Lo Stato membro notifica alla Commissione l’esenzione degli operatori economici e le norme nazionali in materia di autorizzazioni.
Storico versioni
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