Art. 7

Conformità mediante autorizzazioni

In vigore dal 12 nov 2025
Conformità mediante autorizzazioni 1.   Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici dagli obblighi di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, paragrafo 2, nonché dall’obbligo dell’ottenimento di un certificato a norma dell’, paragrafi 1, 2 e 3, per ciascun impianto, a condizione che: a) il funzionamento dell’impianto sia soggetto a un’autorizzazione; b) l’operatore economico abbia notificato all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni il proprio piano di gestione dei rischi e i relativi aggiornamenti, ogni tre anni per le grandi imprese, ogni quattro anni per le medie imprese e ogni cinque anni per le micro e piccole imprese; c) l’autorizzazione sia stata concessa o riesaminata e, se necessario, aggiornata sulla base della verifica della conformità, da parte degli operatori economici, alle prescrizioni di cui all’allegato I, a seguito della notifica di un piano di gestione dei rischi e dei successivi aggiornamenti di cui alla lettera b); e d) l’impianto sia sottoposto a ispezioni regolari da parte delle autorità competenti, comprese visite in loco, che prendano in esame l’intera gamma degli effetti ambientali pertinenti, compresi quelli delle fuoriuscite e delle dispersioni, con la periodicità di cui all’, paragrafo 2, e la periodicità equivalente a quella derivante dall’applicazione dell’, paragrafi 1, 2 e 3. 2.   Lo Stato membro notifica alla Commissione l’esenzione degli operatori economici e le norme nazionali in materia di autorizzazioni.
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